Autore Topic: Targa anteriore  (Letto 2923 volte)

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Gula

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Risposta #15 il: Gio 02 Apr, 2009, 18:28:32
io la mia l ho ripassata con l indelebile l altro giorno :incr:  :wall:
che ca**o ci devo fare,reimmatricolare la makkina?

se mi fermano e mi contestano (? dura perk? nn dovrebbero accorgersi visto che ? solo ripassata)inventero' una scusa...
ma buttare via 100 di euro per una burocrazia inutile proprio NO

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carlito

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Risposta #16 il: Gio 02 Apr, 2009, 20:22:28
Per tagliare la testa al toro vi riporto per intero l'articolo del C.d.S. in oggetto, vi ho evidenziato i paragrafi che ci interessano.

Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

  1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

   2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

   3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore conte nente i dati di immatricolazione.

   4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripeti trice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

   5. Le targhe indicate ai commi 1,2,3,4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

   6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che e' trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

   7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.

   8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo ? consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.

   9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

          * i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
          * la collocazione e le modalita' di installazione;
          * le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione.
  10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .

 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369

  13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 .

 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale.

 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo ? di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria ? applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI



INOLTRE:

...nel caso si ravvisi un fatto doloso (occultamento, soppressione, distruzione) si ha il reato previsto dall'art 490 del Codice Penale e va redatta un informativa all'Autorit? Giudiziaria.

PERO' VA ANCHE DETTO CHE:

Nella Direttiva Europea per l'immatricolazione dei veicoli non ? menzionata la targa anteriore, ma solo la posteriore, con dimensioni e alloggiamento.
E ci? spiegherebbe perché molte auto sportive di recente produzione nemmeno prevedano di alloggiarla, però questo non significa che la targa anteriore non l'abbiano ricevuta, ovvero semplicemente non saprebbero dove piazzarla e probabilemente la tengono in mezzo ai documenti.

Insomma il solito cesso di norme, che il nosto paese probabilmente inizier? a recepire ed applicare quando da Bruxelles inizieranno a piovere milioni di euro di sanzioni.

Tutto chiaro adesso? :lol:

Homo Sapiens nolit contra ventum mingere! :risa:
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simoTS

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Risposta #17 il: Gio 02 Apr, 2009, 22:01:48
esagerati....pare quasi che sia meno grave ammazzare a questo punto....mah..



Sceriff

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Risposta #18 il: Gio 02 Apr, 2009, 22:07:19
Citazione da: "carlito"

 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .


Ok, quindi in definitiva da 78 a 311 euro.


Citazione da: "ts4mori"
che ha di male quella foto??? hahahahah siamo bellissimiiiiii ihihihhi

Lei si, tu un p? meno!!! :muahaha:



carlito

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Risposta #19 il: Gio 02 Apr, 2009, 23:59:24
Citazione da: "Sceriff"
Citazione da: "carlito"

 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .


Ok, quindi in definitiva da 78 a 311 euro.

Aggiungerei solo che poi ogni posto di blocco ? matematico che fai da "special guest". :roll:

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FullioTRD

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Risposta #20 il: Ven 03 Apr, 2009, 00:43:39
Citazione da: "carlito"
Citazione da: "Sceriff"
Citazione da: "carlito"

 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .


Ok, quindi in definitiva da 78 a 311 euro.

Aggiungerei solo che poi ogni posto di blocco ? matematico che fai da "special guest". :roll:


Hahahahhaahahhahhahaha...bella questa...Special Guest  :cool:  :cool:  :cool:

Per?...se alzano la paletta si può sempre scappare...in retromarcia  :lol:  :lol:  :lol:


Domi

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Risposta #21 il: Ven 03 Apr, 2009, 10:52:03
Citazione da: "Nicky"

almeno informati prima di pralre non c'entra niente il ritocco o falso targa con il fatto di toglierla tant'e' vero che ci sono delle auto omologate per girare senza targa anteriore

Si, infatti ho distinto i 2 punti.

Citazione
che c'entrano poi i pochi euro??? io lo faccio per estetica non per pochi euro....  :doooo:

Mi riferivo alla omologazione o al cambio targhe.

Ex Celica TS



simoTS

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Risposta #22 il: Ven 03 Apr, 2009, 13:17:00
Citazione da: "Sceriff"
Citazione da: "carlito"

 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .


Ok, quindi in definitiva da 78 a 311 euro.


Citazione da: "ts4mori"
che ha di male quella foto??? hahahahah siamo bellissimiiiiii ihihihhi

Lei si, tu un p? meno!!! :muahaha:


modestamente ? la mia ragazza  :cool:



Sceriff

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Risposta #23 il: Ven 03 Apr, 2009, 13:19:54
Citazione da: "FullioTRD"

Per?...se alzano la paletta si può sempre scappare...in retromarcia  :lol:  :lol:  :lol:

In alzata! :risa:



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Risposta #24 il: Ven 03 Apr, 2009, 18:48:09
Citazione da: "ts4mori"
esagerati....pare quasi che sia meno grave ammazzare a questo punto....mah..


esatto
? tutto una merda,non c'e' nulla che funziona

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Cappellaio Matto

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Risposta #25 il: Ven 03 Apr, 2009, 21:41:23
Eccomi..scusate ma impegni lavorativi e truffe varie smascherate...mi hanno portato a vivere fuori dal mondo per una settimana....Comunque Carlito, ha detto tutto..l'articolo 100 ? proprio quello che fa da normativa..Poi abbiamo le direttive europee. Vediamo di non fare confusione,quello che bisogna osservare ? la semplice gerarchia delle fonti normative...quindi vi riporto questo:

I regolamenti sono atti comunitari di immediata applicazione nell?ordinamento nazionale; ma si ritengono dotati di efficacia diretta tutte quelle norme comunitarie idonee ad incidere nella sfera giuridica dei soggetti interessati.

Le direttive necessitano di un atto di recepimento da parte degli organi nazionali. Tuttavia, ove siano complete ed autosufficienti, anche le direttive sono caratterizzate da un?efficacia diretta (sia pure solo) in senso verticale; il che significa che le disposizioni di una direttiva non attuata possono essere fatte valere nei confronti dello Stato inadempiente , ma non già nei confronti di altri soggetti privati.

Quindi detto questo, funziona cosi in parole povere...io la sanzione amministrativa la posso elevare poi si potrebbe fare ricorso, ma visto che lo stato italiano ancora non ha avallato la DIRETTIVA (che  non ? una legge N.B.) vi trovereste a pagare sicuramente.

Ciao carissimi  :cool:

Ho una Alfa Spider diesel...non siamo tutti perfetti hahahh


simoTS

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Risposta #26 il: Sab 04 Apr, 2009, 16:24:20
Citazione da: "Cappellaio Matto"
Eccomi..scusate ma impegni lavorativi e truffe varie smascherate...mi hanno portato a vivere fuori dal mondo per una settimana....Comunque Carlito, ha detto tutto..l'articolo 100 ? proprio quello che fa da normativa..Poi abbiamo le direttive europee. Vediamo di non fare confusione,quello che bisogna osservare ? la semplice gerarchia delle fonti normative...quindi vi riporto questo:

I regolamenti sono atti comunitari di immediata applicazione nell?ordinamento nazionale; ma si ritengono dotati di efficacia diretta tutte quelle norme comunitarie idonee ad incidere nella sfera giuridica dei soggetti interessati.

Le direttive necessitano di un atto di recepimento da parte degli organi nazionali. Tuttavia, ove siano complete ed autosufficienti, anche le direttive sono caratterizzate da un?efficacia diretta (sia pure solo) in senso verticale; il che significa che le disposizioni di una direttiva non attuata possono essere fatte valere nei confronti dello Stato inadempiente , ma non già nei confronti di altri soggetti privati.

Quindi detto questo, funziona cosi in parole povere...io la sanzione amministrativa la posso elevare poi si potrebbe fare ricorso, ma visto che lo stato italiano ancora non ha avallato la DIRETTIVA (che  non ? una legge N.B.) vi trovereste a pagare sicuramente.

Ciao carissimi  :cool:


grande  :wink:



 

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